Art. 1 - Denominazione

Ai sensi dell’articolo 22 dello statuto dell’AITI è istituita la Sezione regionale AITI Toscana, il cui funzionamento è disciplinato dal presente regolamento. La natura e le finalità della Sezione sono quelle previste dagli art. 1 e 3 dell’AITI.

Art. 2 - Sede e rappresentanza

AITI Toscana ha sede legale in Via Roma 14, 50025 Montespertoli (FI) e il Presidente ne ha la rappresentanza legale. L'indirizzo della sede legale può essere modificato da delibera del Consiglio Direttivo Regionale (CDR).

Art. 3 – Scopi e attività

AITI Toscana persegue gli scopi indicati dall'art. 3 dello statuto e svolge le funzioni indicate dall’art. 21 del regolamento AITI, avvalendosi delle forme di autonomia finanziaria ivi prevista.

AITI Toscana è soggetta al controllo del consiglio direttivo nazionale (CDN) in conformità all'articolo 22 dello statuto.

Art. 4 – Fondi

I fondi della sezione sono depositati su un conto corrente bancario sul quale hanno potere di firma disgiunta il presidente e il tesoriere.

Le entrate della sezione sono costituite da:

· quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;

· contributi straordinari e straordinari versati dai soci;

· quote di partecipazione a corsi, seminari ed eventi formativi;

· finanziamenti;

· donazioni.

La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea regionale.

Il bilancio preventivo e consuntivo, redatti conformemente al regolamento nazionale, vengono sottoposti all'assemblea regionale per l’approvazione.

I fondi della Sezione sono depositati su un conto corrente sul quale hanno potere di firma disgiunta il Presidente e il Tesoriere.

Art. 5 - Soci

Le categorie di soci sono descritte all’art. 6 dello statuto. Possono fare parte di AITI Toscana i traduttori o interpreti che abbiano il domicilio professionale in Toscana o all'estero. La qualità di socio si perde nei casi previsti dall’art. 7 dello Statuto.

Art. 6 - Ammissioni

I requisiti richiesti e le modalità di ammissione sono indicati all’art. 7 dello statuto e nel regolamento ammissioni e qualifiche professionali AITI.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza, esclusione o espulsione, conformemente all’articolo 8 dello Statuto e al relativo regolamento nazionale di attuazione.

Art. 8 - Quota associativa

L’importo della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea regionale, che può anche deliberare eventuali contributi straordinari.

La quota associativa deve essere versata mediante bonifico sul conto della sezione regionale, le cui coordinate bancarie devono essere pubblicate sul sito Internet regionale. La scadenza del versamento, stabilita all'articolo 10 dello statuto, è il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Si applica una penale del trenta per cento sulla quota vigente se il versamento avviene dopo il 31 gennaio, ma non oltre la fine di febbraio. Il mancato pagamento della quota entro la fine di febbraio dell’anno di riferimento comporta la perdita della qualità di socio.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

Oltre a quanto indicato all'art. 11 dello statuto, i soci di AITI Toscana hanno analoghi diritti di partecipazione alle attività sociali a livello regionale e il dovere di rispettare il presente regolamento regionale e le deliberazioni degli organi regionali.

Art. 10 - Organi della sezione regionale

Gli organi di AITI Toscana sono i seguenti:

1. L’assemblea dei soci;

2. Il consiglio direttivo regionale;

3. Il presidente;

4. Il vicepresidente;

5. Il tesoriere;

6. Il collegio dei sindaci-revisori.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito. Le spese sostenute per le attività della sezione devono essere autorizzate dal CDR. Non necessita di autorizzazione soltanto il rimborso spese del presidente per la partecipazione al CDN.

Nell'autorizzare i rimborsi il CDR dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento nazionale e dalle linee guida elaborate dal CDN.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti i soci di AITI Toscana. Deve riunirsi almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per deliberare sul bilancio consuntivo. L’assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il CDR o un terzo dei soci della Sezione ne facciano richiesta. 

L'assemblea ordinaria discute e delibera:

· sulla relazione del presidente riguardo all’indirizzo e attività di AITI Toscana;

· sul bilancio consuntivo e preventivo presentati dal CDR e sulla relazione annuale del tesoriere;

· sull’ammontare della quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari;

· sull'elezione delle cariche regionali;

· su qualsiasi argomento messo all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria discute e delibera:

· sulle modifiche al regolamento regionale;

· sullo scioglimento di AITI Toscana;

· su qualsiasi argomento messo all'ordine del giorno.

I soci possono proporre al CDR argomenti da inserire all'ordine del giorno entro la fine del mese di gennaio, allegando una relazione dettagliata su quanto proposto unitamente agli eventuali preventivi di spesa. Spetta al CDR stabilire l'ordine del giorno e verificare che le proposte dei soci siano in linea con lo statuto e le deliberazioni del CDN.

Art. 12 – Convocazione dell’assemblea

L'avviso di convocazione viene diramato dal presidente (o, a suo nome, dal segretario o da un altro membro del CDR designato dal presidente stesso) per iscritto, anche per posta elettronica, almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea e deve contenere giorno, ora e luogo, nonché l'ordine del giorno. Contestualmente la convocazione può essere pubblicata sul sito web della sezione.

Art. 13 - Validità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria è valida quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice dei soci.

Art. 14 - Rappresentanza in assemblea

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, al quale deve conferire delega scritta, datata e firmata. Ciascun socio non può presentare in assemblea più di tre deleghe.

Art. 15 – Votazioni in assemblea

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari deliberati per l'anno in corso, sulla base di un apposito elenco preparato dal CDR e dalla tesoreria regionale.

In apertura di seduta il presidente (o, in sua vece, il segretario) verificherà le deleghe e dichiarerà qual è il numero dei voti necessario per adottare le delibere.

Le delibere dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Della riunione viene redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Tale verbale dovrà essere approvato all’inizio dell’assemblea successiva.

Art. 16 - Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono indette dal presidente regionale, mediante comunicazione scritta inviata a tutti i soci, almeno due mesi prima della data prevista per l’assemblea; può essere utilizzata la posta elettronica e la convocazione può essere pubblicata sul sito Internet regionale. Ogni socio può avanzare la propria candidatura scritta, corredata da breve profilo e lettera di intenti, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle elezioni, ad esclusione di chi sia sottoposto a procedimento disciplinare, in sede regionale o nazionale, e di chi rivesta cariche in altre associazioni di traduttori e interpreti. Se il numero delle candidature pervenute entro tale termine è insufficiente, il presidente può riaprire i termini fino al giorno dell'assemblea.

Il giorno delle elezioni l'assemblea nomina una commissione elettorale composta da tre soci che non siano candidati.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un membro della commissione elettorale.

Alla chiusura del seggio la commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Con le stesse modalità possono svolgersi elezioni integrative quando sia necessario sostituire uno o più membri del CDR per dimissioni o altra causa.

I nuovi eletti si riuniscono subito dopo la seduta elettorale per procedere alla distribuzione delle cariche associative; entrano in carica appena avvenuto il passaggio di consegne e comunque entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 17 - Consiglio direttivo regionale

Il CDR è composto da 5 membri, che restano in carica per un periodo di 4 anni e rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Il CDR elegge fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente e il tesoriere. Qualora per dimissioni o altra causa si renda vacante un posto di consigliere, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, dovranno essere indette le elezioni integrative.

Art. 18 – Riunioni del CDR

Il CDR si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni volta che il presidente o la maggioranza dei consiglieri lo ritengano opportuno. La riunione è presieduta dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente.

L’avviso di convocazione viene inviato dal presidente (o, a suo nome, dal segretario o da un altro membro del CDR designato dal presidente) anche per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo, nonché l’ordine del giorno.

Le riunioni del CDR sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La riunione può aver luogo anche mediante mezzi telematici, a condizione che tutti i consiglieri siano identificabili, possano seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla discussione in tempo reale.

I membri del CDR devono onorare l'impegno assunto partecipando personalmente e assiduamente alle riunioni del consiglio. Il consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a tre sedute consecutive decade dalla carica. Della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19 - Funzioni del CDR

Il CDR discute e delibera:

· su tutte le questioni relative all'attività della sezione regionale nei limiti dello statuto, del presente regolamento e delle direttive generali dell'assemblea nazionale e regionale e del CDN;

· sull’apertura di procedimenti disciplinari nei termini previsti dal successivo articolo 24 e su eventuali sanzioni ai soci da irrogare all’esito di procedimento disciplinare,

· su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre;

· sull’istituzione di commissioni e gruppi di lavoro, fissando la durata e i termini dell’incarico.

Art. 20 - Presidente

Il presidente rappresenta legalmente la sezione regionale e ne dirige l'attività in conformità con le delibere del CDN e dell'assemblea regionale. È membro di diritto del CDN e ha potere di firma sul conto bancario intestato alla sezione regionale.

Presiede tutte le riunioni e nomina, sentito il CDR, tutte le commissioni che si rendono necessarie per il conseguimento degli scopi associativi.

Fa parte di diritto di tutte le commissioni e può nominare delegati, permanenti e ad hoc, per l'espletamento di determinati incarichi e funzioni regionali, conferendo loro mandato scritto.

Art. 21 - Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla sua sostituzione.

Art. 22 - Tesoriere

Il tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi della sezione regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'assemblea e delle delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale, Invia il bilancio consuntivo unitamente alla documentazione contabile ai Sindaci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea regionale.. Sottopone i bilanci e la relazione all'esame del CDR e all'approvazione dell'assemblea regionale.

Provvede al versamento delle quote spettanti ad AITI nei termini di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d, del regolamento nazionale e all'invio dell'elenco dei soci e del rendiconto economico/finanziario alla tesoreria nazionale come disposto all'articolo 21, comma 3 del regolamento nazionale.

Art. 23 - Segretario

Il segretario viene scelto dal presidente tra i soci. È responsabile della tenuta dell’archivio soci.

Custodisce tutti i documenti dell'associazione, redige e conserva i verbali di tutte le riunioni ufficiali e cura la corrispondenza ordinaria. Assicura i rapporti fra i soci della sezione. Provvede, su incarico del Presidente, all'invio della convocazione delle assemblee e delle riunioni del CDR, alla redazione del verbale e al disbrigo della corrispondenza ordinaria.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci-Revisori

Il collegio dei sindaci-revisori è composto da tre membri effettivi, eletti tra i soci in occasione del rinnovo delle cariche associative. In alternativa potrà fare parte del collegio un commercialista revisore dei conti esterno.
Al proprio interno il collegio deve eleggere un presidente. I sindaci restano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivo. Hanno l'obbligo di il compito di provvedere al controllo amministrativo e contabile e relazionare, pena la decadenza, in merito al bilancio consuntivo regionale e alla regolare tenuta della contabilità in occasione delle assemblee regionali. In caso di inerzia del CDR i sindaci devono convocare l’assemblea dei soci.

La carica di sindaco non è cumulabile con nessun'altra carica a livello regionale e comporta l’impossibilità di esercitare il voto a livello regionale per delega di altri soci. Qualora, per dimissioni o altro motivo, si renda vacante un posto di sindaco, subentra il primo dei non eletti.

Art. 25 - Disciplina dei soci

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del CDR su iniziativa dello stesso. Qualora l'incolpato sia membro del CDR, il procedimento è rimesso ai sindaci regionali.

Le sanzioni sono pronunciate dal CDR previa audizione dell'interessato. Esse sono:

1. l'avvertimento;

2. la censura;

3. la proposta di esclusione (art. 8 dello statuto);

4. la proposta di espulsione (art. 8 dello statuto).

L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. E' rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale.

La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Il cumulo delle sanzioni di cui ai punti 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai punti 3 e 4.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al CDR per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta e devono essere motivati e notificati entro 30 giorni dall'adozione.

La proposta di esclusione o di espulsione dovrà essere trasmessa, unitamente a tutta la documentazione del procedimento, al CDN, che valuterà il caso e adotterà la delibera definitiva.

Qualora voglia ricorrere contro le sanzioni deliberate, l'interessato può rivolgersi al collegio nazionale dei probiviri.

Art. 26 - Scioglimento

La sezione regionale può essere sciolta nei casi e con le modalità previste dall’art. 22 dello statuto. In caso di scioglimento il CDN nomina un liquidatore e provvede a verificare la destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività conformemente allo statuto e alle leggi vigenti.

Art. 27 - Emendamenti

Il presente regolamento può essere modificato dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, purché l'argomento sia all'ordine del giorno.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea straordinaria il 16 marzo 2018 e ratificato dal CDN il giorno 23 giugno 2018; è in vigore da tale data. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti nazionali, nonché alle leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.